Coronavirus: le dichiarazioni di forza maggiore delle cciaa
La circolare del 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico rileva che diverse imprese hanno manifestato la necessità che le Camere di Commercio rilascino delle attestazioni camerali capaci di documentare le condizioni di forza maggiore derivanti dall’emergenza Coronavirus. Il Ministero ha così disposto che le Camere di Commercio rilascino, su richiesta delle imprese, una dichiarazione sullo stato di emergenza in Italia a causa del Coronavirus e delle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.
In sostanza, con tale dichiarazione, le Camere di Commercio riassumono brevemente i provvedimenti adottati dalle autorità e attestano di aver ricevuto dall’impresa una dichiarazione con cui l’impresa stessa afferma di non aver potuto adempiere al contratto per motivi imprevedibili e indipendenti dalla propria volontà. Le Camere di Commercio, inoltre, specificano nella dichiarazione di non aver verificato quanto dichiarato dall’impresa.
Ci si chiede quindi se tali dichiarazioni possano in un qualche modo giovare all’impresa italiana che cerchi di giustificare il proprio inadempimento. Per rispondere a tale quesito, è necessario che la dichiarazione venga letta congiuntamente al contratto rimasto inadempiuto e in particolare alla clausola di forza maggiore, laddove pattuita, e/o alla legge applicabile al contratto qualora tale clausola sia carente o del tutto assente.
Nell’ipotesi in cui la clausola di forza maggiore sia stata pattuita, la formulazione della stessa potrebbe anche non consentire all’impresa italiana di avvalersi della dichiarazione. Si pensi al caso in cui la clausola non annoveri tra gli eventi di forza maggiore pattuiti l’epidemia e/o gli atti dell’autorità e non contenga nemmeno una definizione generale di forza maggiore a cui possano essere ricondotti tali eventi in via residuale: è evidente che la dichiarazione farebbe riferimento ad eventi non contemplati dalla clausola e dunque non sarebbe un documento utile per azionarla. Inoltre, anche qualora la clausola dovesse prevedere l’epidemia e/o gli atti dell’autorità come cause di forza maggiore, la stessa potrebbe anche ragionevolmente prevedere che la parte che la invoca, per essere esonerata dall’osservanza delle proprie obbligazioni, sia anche tenuta a fornire altri elementi di prova tra cui, per esempio, che gli effetti dell’impedimento non potevano essere evitati o superati. Da tali riflessioni deriva che la dichiarazione potrebbe essere di supporto all‘impresa italiana, ma di certo non sarebbe dirimente di per sé ai fini della tutela.
In assenza di una clausola specifica, invece, è necessario verificare se e come la legge applicabile al contratto inadempiuto disciplini eventi di forza maggiore. Potrebbe infatti accadere che ai sensi di una legge straniera applicabile al contratto, una dichiarazione come quella rilasciata dalle Camere di Commercio non rilevi, oppure che, nel caso in cui si applichi la normativa italiana, per esonerare l’imprenditore da responsabilità, debbano verificarsi delle condizioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nella dichiarazione. Per esempio, per ritenere configurata l’ipotesi di factum principis – che riguarda il caso dell’impossibilità sopravvenuta verificatasi a seguito di provvedimenti emessi dall’autorità – si deve dimostrare anche che tali provvedimenti non fossero ragionevolmente e facilmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione.
Inoltre, occorre ricordare che nonostante le eventuali dichiarazioni delle Camere di Commercio, la controparte contrattuale potrebbe certamente fornire la prova contraria e dimostrare, per esempio, che le misure non abbiano impedito di fatto all’impresa di adempiere.
In conclusione, la dichiarazione che può essere resa dalle Camere di Commercio italiane in merito all’esistenza di una causa di forza maggiore potrebbe costituire uno strumento di supporto all’impresa per dimostrare l’esistenza delle restrizioni per il contenimento dell’epidemia. Tuttavia, l’utilità della dichiarazione ai fini di esonerare l’imprenditore da responsabilità dipende direttamente dalle scelte fatte dalle parti in fase di conclusione del contratto in quanto tali scelte potrebbero incidere sulla possibilità di avvalersi della dichiarazione nel caso concreto.