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I nuovi obblighi per l’esportazione di Prodotti Comuni ad Alta Priorità: le procedure di compliance

A partire dal 26 dicembre 2024 i soggetti europei che esportano i Prodotti Comuni ad Alta Priorità (Common High-Priority Items) listati nell’allegato XL del Regolamento (UE) 833/2014 (contenente misure restrittive nei confronti della Russia) saranno tenuti ad adottare, ai sensi dell’articolo 12 octies ter dello stesso regolamento, misure e procedure adeguate per identificare, valutare e gestire i rischi associati all’esportazione di tali prodotti in Russia o per un uso in Russia.

Secondo il predetto articolo 12 octies ter, sarà anche necessario mantenere una documentazione dettagliata e aggiornata della valutazione dei rischi di cui sopra. Inoltre, tali obblighi si applicheranno anche ai soggetti al di fuori dell’UE di proprietà o sotto il controllo di soggetti europei.

L’intento della disposizione è chiaramente quello di assicurare che l’esportazione di beni strategici avvenga in modo conforme alla normativa europea, contrastando così possibili tentativi di elusione alle restrizioni emesse nei confronti della Russia.

I prodotti dell’allegato XL, insieme a quelli inseriti negli allegati XI, XX, XXXV dello stesso regolamento nonché nell’allegato I del Reg. (UE) 258/2012, sono già soggetti, a partire dal 20 marzo 2024, all’obbligo di prevedere nei contratti una No-Russia Clause che vieti la riesportazione dei predetti beni in Russia o per uso in Russia (cfr. art. 12 octies del Reg. (UE) 833/2014). È importante notare che, rispetto a tale obbligo, all’esportatore è ora richiesto di rilasciare, in sede di dichiarazione doganale, dichiarazioni specifiche che confermino la compliance dell’esportatore rispetto al predetto obbligo.

Proprio considerato quanto già accaduto in relazione alla No-Russia Clause, ci si può attendere che anche per le procedure di compliance sopra descritte verrà introdotto un simile obbligo in sede di dichiarazione doganale.

Si consideri inoltre che obblighi analoghi a quelli sopra descritti si applicano anche in virtù delle misure restrittive emesse nei confronti della Bielorussia. In particolare, all’interno del Regolamento (CE) 765/2006 è previsto l’articolo 8 octies relativamente alla No-Belarus Clause e l’articolo 8 octies bis sull’obbligo di dotarsi di adeguate misure e procedure per identificare, valutare e gestire i rischi associati all’esportazione di Prodotti Comuni ad Alta Priorità in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Quest’ultimo obbligo sarà applicabile dal 2 gennaio 2025.

Gli obblighi di cui sopra rendono sempre più evidente la necessità delle aziende esportatrici di dotarsi di apposite procedure di controllo delle esportazioni, che potrebbero essere contenute nel cosiddetto Internal Compliance Program. Ciò al fine di assicurarsi di essere in compliance con la normativa in questione ed evitare possibili sanzioni.