I nuovi marchi collettivi & marchi di certificazione
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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 5/2019 sono state introdotte delle modifiche al Codice di Proprietà Intellettuale in materia di marchi. In particolare è stata implementata una nuova disciplina in materia di marchi collettivi ed è stata introdotta l’autonoma categoria dei marchi di certificazione.
Ne deriva che chiunque sia titolare di un marchio collettivo nazionale dovrà convertirlo in un marchio di certificazione o in un marchio collettivo, così come ridefiniti dalla nuova normativa.
Ai fini di tale conversione è stato previsto un termine perentorio, il 31 dicembre 2020.
Decorso tale termine, senza che sia stata depositata una domanda di conversione, il marchio collettivo nazionale decadrà.
La domanda di conversione dovrà indicare i beni e i servizi a cui il marchio è riferito, la cui elencazione dovrà corrispondere all’elencazione presentata, a suo tempo, per il deposito del marchio collettivo nazionale, oggetto di conversione, senza la possibilità di aggiungere beni e servizi ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati.
La domanda, inoltre, dovrà essere presentata unitamente a un regolamento d’uso del segno, aggiornato in coerenza alla normativa citata e, in particolare, al novellato art. 157 CPI “Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione”.
Per tutti gli ulteriori aspetti pratici della domanda di conversione, è possibile consultare la circolare n. 607 “Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o marchio di certificazione”.